EDILIZIA E URBANISTICA - DINIEGO ISTANZA DI SANATORIA - T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 01-06-2018, n. 874

EDILIZIA E URBANISTICA - DINIEGO ISTANZA DI SANATORIA - T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 01-06-2018, n. 874

Dall'annullamento del provvedimento di diniego di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria discende anche l'illegittimità derivata della successiva ordinanza di demolizione, atteso che con l'annullamento dell'atto viene meno anche il presupposto logico-giuridico che sorreggeva il provvedimento emesso successivamente.L'amministrazione dovrà dunque riesaminare l'istanza presentata dal privato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza, e, solo all'esito dell'esame, qualora esso sia negativo, emanare un provvedimento demolitorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

O.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, n. 31;

contro

Comune di Castiglione del Genovesi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

a - dell'ordinanza n. 35 del 9.11.2015, successivamente notificata, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione del Genovesi ha disposto la demolizione di un locale adibito a deposito, realizzato in via Provinciale Madonnelle n. 4;

b - del Provv. n. 2121 del 13 luglio 2017, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;

c - dell'ordinanza n. 4 del 05.02.2018 (prot. n. (...)), successivamente notificata, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione del Genovesi ha disposto la demolizione delle opere di cui al diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria impugnato con i primi motivi aggiunti;

d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il contenzioso ha ad oggetto l'ordinanza n. 35 del 9.11.2015 che ha comandato la demolizione di un manufatto ad "uso deposito"; il Provv. n. 2121 del 13 luglio 2017, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria; l'ordinanza n. 4 del 5.05.2018, che ha disposto la demolizione delle opere di cui al diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

2. Con il primo motivo di ricorso, si è assunta l'illegittimità dell'ordine di demolizione per eccesso di potere in considerazione della circostanza che non vi è motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione.

Con il secondo motivo, si è censurato nuovamente il provvedimento per eccesso di potere per difetto di motivazione, perché il provvedimento non indicherebbe quali sono le difformità riscontrate.

Con il terzo motivo, si è dedotto che il deposito realizzato rientrerebbe nell'edilizia libera, trattandosi di intervento pertinenziale con volume inferiore al 20% rispetto al corpo principale.

Con il quarto motivo, si è dedotto che, trattandosi di opere libere, non si dovrebbe applicare il regime sanzionatorio di cui all'art. 31 del T.U. dell'edilizia, ma quanto disposto dall'art. 37 del medesimo disposto normativo.

Con il quinto motivo, il ricorrente ha invece lamentato l'illegittimità del provvedimento, per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto vi sarebbe l'attuale conformità delle opere allo strumento urbanistico vigente.

3. Con atto di motivi aggiunti, del 11.10.2017, è stato successivamente impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria, del 13.07.2017.

Con il primo motivo di ricorso, si è lamentato che, avendo la P.A. intrapreso alcuni atti istruttori sull'accertamento di conformità richiesto dall'interessato, si sarebbe formato il silenzio assenso in luogo del silenzio diniego previsto dalla norma, sicché il provvedimento tardivamente emanato sarebbe illegittimo per eccesso di potere.

Con il secondo motivo di ricorso, si è dedotto che il diniego adottato, proprio per l'avvenuta formazione del silenzio assenso di cui al primo motivo, è illegittimo: l'amministrazione avrebbe dovuto adottare un atto di autotutela.

Con il terzo motivo, si è insistito sulla illegittimità del provvedimento impugnato, perché l'intervento edilizio realizzato costituirebbe mera pertinenza.

Con il quarto motivo, si è censurato il provvedimento, perché l'immobile sarebbe conforme alla disciplina edilizia, sicché esso sarebbe conforme ed assentibile.

Con il quinto motivo, si è, infine, lamentato l'eccesso di potere per carenza della motivazione: il provvedimento non giustificherebbe, infatti, adeguatamente, perché l'intervento edilizio non è sanabile, limitandosi a richiamare quelle che sono gli standard edilizi da rispettare, senza però indicare quale di questi manchi.

4. Con un ulteriore atto di motivi aggiunti si è poi gravata l'ordinanza n. 4 del 5.02.2018 con cui si è disposta la demolizione dei manufatti realizzati.

I primi nove motivi di ricorso ripropongono censure già articolate in precedenza.

Con il decimo motivo di ricorso si contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Viene altresì formulata istanza di sospensione, perché, altrimenti, si disporrebbe la "demolizione di opere certamente assentibili".

5. Il Comune si è costituito in giudizio, opponendo che:

- contrariamente a quanto opinato da controparte, quanto edificato consiste in un locale ad uso deposito, di c.ca 177,00 metri quadri di superficie lorda (sup. netta mq. 165,00) e di c.ca 540,00 metri cubi di volume vuoto per pieno: dunque, non v'è alcuna pertinenza;

- esso non è assentibile, perché realizzato in un'area in cui manca il piano attuativo e che risulta essere oramai satura (sul lotto di proprietà del ricorrente, avente una superficie di mq. 1500, insiste un manufatto (autorizzato con concessione edilizia n. 1 del 1985 e n. 17 del 1985) destinato a civile abitazione avente una volumetria di mc 1499,46, che ha consumato la volumetria massima assentibile dallo strumento urbanistico allora vigente);

- non si sarebbe formato alcun silenzio assenso;

- non si è in presenza di una pertinenza sia perché non è rispettato il parametro del 20%, sia perché non si tratta di una piccola costruzione;

- il diniego è motivato, anche in ragione di atti del procedimento (in particolare, una relazione).

6. All'udienza del 9.05.2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il primo provvedimento che ingiungeva la demolizione non è più efficace in quanto superato da un secondo provvedimento di analogo tenore.

8. Va accolto invece il quinto motivo di ricorso, contenuto nell'atto di proposizione di motivi aggiunti notificato in data 11.10.2017, per le ragioni che seguono.

8.1 Effettivamente dalla disamina del provvedimento non emerge con chiarezza quale sia o quali siano i parametri edilizi, tra i dodici enumerati nel provvedimento, assenti nell'opera edificata sine titulo e la cui mancanza determina la non assentibilità postuma dell'opera.

8.2 Poiché la motivazione deve dare chiaramente conto delle ragioni che hanno prodotto la decisione dell'amministrazione, nel caso di specie sarebbe stato sufficiente che l'ente comunale indicasse, con chiarezza e in modo espresso, quale dei punti elencati si assumeva non rispettato e da quale accertamento tecnico o altra fonte di prova derivava tale convincimento.

9. Dall'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria discende anche l'illegittimità derivata della successiva ordinanza di demolizione, poiché quest'ultima è stata motivata dall'amministrazione precipuamente in ragione dell'avvenuto diniego di sanatoria, sicché con l'annullamento dell'atto viene meno anche il presupposto logico-giuridico che sorreggeva il provvedimento emesso successivamente.

10. L'amministrazione dovrà dunque riesaminare l'istanza presentata dal privato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, e, solo all'esito dell'esame, qualora esso sia negativo, emanare un provvedimento demolitorio.

11. Rimangono assorbiti, invece, gli altri motivi di doglianza.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

In considerazione dell'accoglimento di un vizio meramente procedimentale del ricorso, rimanendo impregiudicata la spettanza del bene della vita, si ritiene equo compensare per metà le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile il ricorso avverso l'ordinanza n. 35 del 9.11.2015;

- annulla il Provv. n. 2121 del 13 luglio 2017 e l'ordinanza n. 4 del 05.02.2018, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Castiglione del Genovesi al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1000,00, da compensare per la metà, oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato, se pagato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Michele Conforti, Referendario, Estensore


Avv. Francesco Botta

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